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Rubrica legale

IL POSSESSO E LA DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALTA’ CONDOMINIALE

Con la riforma sul condominio, attuta con la legge 11 dicembre 2012 n. 220
“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” è stato modificato l’art. 1138
del Codice Civile con l’introduzione di un nuovo ultimo comma secondo cui “Le
norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali
domestici”. Dal momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, avvenuta in
data 18 giugno 2013, nei regolamenti di condominio non potranno più essere
inserite disposizioni volte a limitare il diritto di ciascun condomino a
possedere o a detenere uno o più animali domestici.
Approvando il nuovo testo dell’art.1138 c.c., il Legislatore si è dimostrato
sensibile all’evoluzione della coscienza sociale, prendendo atto che il diritto alla
tutela del rapporto uomo-animale si è fatto sempre più strada nella coscienza
collettiva. Il diritto alla coabitazione fra uomo e animale è, dunque, il
coronamento di tale evoluzione e poggia su solidi principi che, a livello sia
europeo sia nazionale, tutelano da tempo gli animali da affezione.
A livello europeo, si considerino il Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea ratificato dalla Legge 2 agosto 2008 n. 130, il quale all’art. 13 riconosce
gli animali come esseri senzienti, e la Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata ed eseguita in
Italia con Legge 4 novembre 2010 n. 201, dove si prevede “che l’uomo ha l’obbligo
morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari
vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza
degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità
della vita e dunque il loro valore per la società”.
A livello nazionale, si pensi alla Legge-quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991 n.281), che all’articolo 1
afferma: “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale”; alla legge 20 luglio 2004
n. 189, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di “animalicidio” e di
maltrattamento di animali, di cui agli artt.544 bis e ss. c.p., sancendo
positivamente il riconoscimento della tutela del sentimento umano per gli
animali; al nuovo Codice della Strada, che ha fissato l’obbligo di fermarsi a
soccorrere l’animale ferito in caso di incidente, individuando le condizioni alle
quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere
considerato effettuato stato di necessità.
Anche la giurisprudenza si è pronunciata in favore del riconoscimento della tutela
del rapporto uomo-animale, riconoscendo il diritto di visita in carcere al cane del
detenuto, in quanto componente della famiglia, o quelle che hanno ammesso il
diritto di visita in ospedale al cane del paziente ricoverato, in quanto si afferma
che il rapporto uomo-animale costituisce un’attività realizzatrice della personalità
umana.
Venendo al contenuto del diritto a possedere un animale domestico riconosciuto
all’art. 1138 c.c., si può dire che lo stesso includa, necessariamente, l’esercizio di
tutte le facoltà inerenti al diritto alla coabitazione con un animale familiare: ad es.
il diritto al suo transito nelle parti comuni, il diritto all’utilizzo dell’ascensore, il
diritto all’adattamento dei balconi che costituiscano un pericolo di caduta
dell’animale stesso purché in linea con il decoro architettonico dell’edificio.
È bene sottolineare che la normativa introdotta dall’art. 1138 c.c. non è
applicabile indifferentemente ad ogni tipo di animale, ma solo a quelli
“domestici”. Il legislatore, nello scrivere la norma, ha inteso riferirsi a cani e gatti
ma la definizione è valida anche per conigli, galline, ecc., compatibilmente con le
loro esigenze e nel rispetto della normativa vigente.
La nuova norma non si traduce, peraltro, in una licenza a fare ciò che si vuole,
ma, al contrario, lascia invariate tutte le forme di tutela civile e penale che
l’ordinamento prevede a favore dei terzi che, concretamente, subiscano un danno
dall’animale. In ambito civilistico, in caso di oggettive e certificate molestie da
parte degli animali, i vicini condomini conservano la piena facoltà di agire in
giudizio per il risarcimento del danno. Sono sanzionabili, altresì, a livello penale
le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o
imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639
c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”). E’ quindi importante educare
l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei
rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
Restano aperte due questioni in ordine alla portata applicativa della nuova
norma: (i) se, cioè, essa possa valere anche per i Regolamenti condominiali
approvati prima della Riforma e tuttora vigenti e (ii) se essa sia derogabile con
future delibere condominiali approvate all’unanimità.
Con riguardo al primo profilo, sembra corretto sostenere l’inderogabilità e
l’applicabilità del nuovo art.1138 c.c. anche ai Regolamenti condominiali vigenti. In
altre parole la nuova norma va ad incidere anche sui regolamenti
condominiali vigenti, determinando l’immediata caducazione delle clausole
che vietano o limitano la detenzione degli animali domestici con effetto anche
sulle cause condominiali già in corso. Del resto, aderendo alla tesi contraria, la
portata applicativa della norma sarebbe estremamente ridotta, in quanto sono
pochissime le nuove costruzioni di condominii rispetto a quelli già esistenti, e non
consentirebbe nemmeno di incidere sulle molte ed annose liti fra condomini ad
oggi in corso.
Con riferimento al secondo profilo, è da escludersi che delibere condominiali
approvate all’unanimità possano derogare all’art. 1138 c.c., introducendo nel
regolamento il divieto di detenere animali domestici.
In conclusione, si sottolinea:
– l’immediata applicazione dell’art. 1138 c.c. anche ai regolamenti
condominiali vigenti;
– la conseguente risoluzione delle liti condominiali in corso in favore degli
animali;
– il riconoscimento espresso di un “diritto all’animale domestico”,
inderogabile anche dai regolamenti contrattuali approvati all’unanimità;
– disposizioni che vietano il possesso e la detenzione di animali domestici
potranno invece continuare a essere inserite nel contratto di locazione dagli
stessi concluso ma non in via automatica bensì soltanto se sussista un
accordo in tale senso fra proprietario e inquilino.