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Rubrica legale

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL CODICE PENALE

La Legge 189/2004 ha inserito una serie di nuovi reati in danno degli animali. Prima di tale data vi era solamente l’art. 727 c.p. che era una norma onnicomprensiva che prevedeva che “Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività é punito con l’ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni”.
Questa norma lasciava ampi vuoti per una serie di comportamenti anche molto gravi. E’ stto riformulato l’art. 727 ampliando altresì la tutela degli animali con l’introduzione all’interno del codice di un titolo riservato ai delitti contro il sentimento per gli animali.
I nuovi reati sono quattro e sono inoltre previste specifiche pene accessorie.
Il riformulato reato dell’art. 727 c.p. è inserito nella parte del codice penale dedicata alle contravvenzioni (reati ritenuti di minore gravità) mentre i quattro nuovi reati sono tutti configurati come delitti (reati ritenuti di maggior gravità).
Procedendo secondo l’ordine del codice si analizzeranno prima i 4 nuovi reati introdotti.
Il primo reato è quello di cui all’art. 544 bis “Uccisione di animali” che stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
I possibili autori del reato potranno essere il proprietario, il possessore o il semplice detentore dell’animale. E’ punibile qualunque comportamento idoneo a produrre la morte dell’animale a prescindere dalle sue concrete modalità esecutive.
La norma punisce l’uccisione dell’animale solo quando la stessa sia posta in essere per crudeltà o senza necessità. In quest’ambito il concetto di necessità deve essere inteso in senso ampio dal momento che non sarà punita l’uccisione degli animali quando essi siano destinati all’alimentazione umana o all’attività produttiva (es. pellami) purché nel rispetto delle leggi che disciplinano questi ambiti. L’impiego ai fini dell’alimentazione o della produzione non potrà riguardare specie il cui impiego in tali ambiti è vietato per legge (vi rientrano ovviamente cani e gatti).
Resta fermo il fatto che l’uccisione di animali anche quando “necessitata” sarà comunque punita se posta in essere con crudeltà.
L’art. 544 ter rubricato “Maltrattamento di animali” punisce in parte comportamenti che erano ricompresi nel vecchio art. 727 c.p. (che prima della riforma era appunto rubricato “Maltrattamento di animali”), trasformandoli in delitti, ed in parte comportamenti che prima non erano espressamente disciplinati. La norma prevede che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. La norma punisce una pluralità di comportamenti che rientrano nel concetto di maltrattamento. Il reato, per fare un esempio concreto, è stato configurato dalla giurisprudenza nell’utilizzo del collare elettrico antiabbaio, strumento che cagiona al cane un danno all’integrità psicofisica.
Per quanto riguarda la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate essa è stata con ogni probabilità dettata dall’intenzione di reprimere e prevenire condotte illecite volte a falsare l’esito di competizioni sportive (es. corse di cani o cavalli) ma i comportamenti saranno certamente punibili anche se posti in essere per semplice e stupido diletto.
L’art. 544 quater rubricato “Spettacoli o manifestazioni vietati” prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale”. Questo reato troverà applicazione tutte le volte in cui non ci sia un reato più grave (come ad esempio quello del successivo art. 544 quinquies che punisce i combattimenti tra animali). Sarà punito chi promuova questi spettacoli (il soggetto al quale si debba l’iniziativa degli stessi) e chi li organizzi (coordini le risorse in funzione del concreto svolgersi della manifestazione illecita). Non saranno invece sanzionati (lo erano ai sensi del vecchio art. 727 c.p.) coloro che semplicemente partecipino a queste manifestazioni. Il reato è aggravato da fini di lucro o nel caso di morte dell’animale.
Il reato di cui all’art. 544 quinquies c.p. rubricato “Divieto di combattimenti tra animali” è fra tutti i reati previsti quello che ha pene più severe perché è quello che desta il maggiore allarme sociale ed è spesso legato ad organizzazioni criminali. Tale reato riguarda soprattutto la turpe pratica dei combattimenti fra cani.
La norma punisce “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e’ aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
L’art. 544 sexies prevede poi la confisca dell’animale e pene accessorie specifiche per questi reati. La norma infatti dispone che “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime”.
Fra i reati di interesse del codice penale vi è l’art. 727, come riformulato dalla Legge 189/2004, ed ora rubricato “Abbandono di animali” che punisce il reato forse più diffuso in danno degli animali domestici. In Questo caso l’autore potrà estinguere il reato pagando una somma di denaro di 5.000 euro.
La norma prevede che “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Altro reato inserito nel 2011 è quello di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”. La norma prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e’ punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. La norma si applicherà solo quando non siano integrati più gravi reati.